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                                              Gestioni Condominiali

 

 

Il consiglio di condominio

 

La contabilità del condominio

L’ascensore

 

Animali in condominio

Temperatura nei locali di abitazione

 

Canne fumarie

Balconi e finestre

 

Antenna satellitare

L'assicurazione del condominio

 

Amianto

Normativa antincendio nel condominio

 

Come scegliere un amministratore?

 

Il consiglio di condominio
In alcuni regolamenti di condominio è previsto questo collegio composto da un numero determinato o meno di condomini, nominati dall’assemblea ordinaria annuale; il compito genericamente affidatogli è quello di assistere l’amministratore nelle sue funzioni.
Nessuna norma di legge prevede o disciplina le funzioni di tale organismo ed in merito anche la giurisprudenza è rara ed estremamente generica; pertanto si può tranquillamente affermare che il Consiglio di condominio non ha alcun potere sostitutivo dei poteri dell’assemblea o dell’amministratore e l’amministratore può anche non seguire i suoi pareri.
Certamente il Consiglio di condominio può verificare i conti dell’amministratore e confrontare i vari preventivi per opere straordinarie o forniture ordinarie purchè già deliberate in sede di assemblea.
I componenti del Consiglio di condominio agiscono come mandatari dei condomini, nel caso che l’assemblea abbia loro assegnato dei compiti specifici, in special modo in relazione ad opere straordinarie.
Se il regolamento di condominio prevede quali siano i poteri ed i compiti del Consiglio di condominio, i suoi componenti devono sempre mantenersi entro i limiti di tali poteri o compiti.
Anche nel caso che il Regolamento condominiale non li preveda, l’assemblea può liberamente nominare dei Consiglieri di condominio, purchè il mandato ad essi affidato sia ben chiaramente specificato e descritto nella delibera.
Le decisioni del Consiglio di condominio dovranno essere verbalizzate in apposito registro, diverso da quello dei verbali di assemblea.
Le riunioni del Consiglio di condominio, specialmente se numerose e prolungate, possono aggravare il lavoro dell’amministratore, pertanto sarà utile stabilire, al momento dell’incarico e della determinazione dell’onorario, che l’amministratore specifichi anche quale sia il compenso richiesto per ciascuna riunione del Consiglio di condominio.

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L’ascensore
L’ascensore viene considerato una parte comune (ex Art. 117 C.C.) tranne che in quei casi dove l’installazione sia avvenuta successivamente rispetto alla costruzione del fabbricato ed alla costituzione del condominio, magari a seguito dell’iniziativa di un gruppo di condomini; resta comunque la possibilità per gli altri di richiedere la partecipazione in qualunque momento richiedendo l’applicazione dell’ultimo comma dell’art. 1121 del Codice Civile.
L’ascensore, come altri impianti comuni presenti nel condominio, è soggetto ad una corretta modalità di gestione il che comporta da parte dell’amministratore la stipula di un contratto di manutenzione con una ditta abilitata e che si avvalga esclusivamente di personale abilitato.
L’obbligo della manutenzione deriva anche sulla base del D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162 “regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio” (Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1999) che all’art. 13 intitolato “verifiche periodiche” impone che il proprietario dello stabile o il suo legale rappresentante siano “tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori e montacarichi provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria”.
A tutela del proprietario o dell’amministratore e della stessa ditta installatrice, ai sensi del comma 2 del sopraccitato articolo, il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il verbale relativo al collaudo.
Queste operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto siano o meno in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionino regolarmente e se sia stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche.
Per quanto riguarda le verifiche straordinarie, devono essere compiute le seguenti operazioni:
1) A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, il competente ufficio dispone il fermo dell’impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole che sarà eseguita dai soggetti di cui all’art. 13, comma 1, ai quali il proprietario o l’amministratore rivolgono richiesta dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l’esito negativo della verifica.
2) In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non vi si siano verificati degli infortuni, il proprietario o l’amministratore danno immediata notizia all’ufficio competente che dispone, immediatamente, il fermo dell’impianto. Per la rimessa in servizio dell’ascensore è necessaria una verifica straordinaria che dia esito positivo, ai sensi del comma 1.
3) Le spese per l’effettuazione delle verifiche straordinarie sono a carico del proprietario dello stabile dove è installato l’impianto.
Il manutentore deve provvedere periodicamente e secondo le esigenze dell’impianto ad effettuare le seguenti operazioni:
1) verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature.
2) Verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene.
3) Provvedere alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti.
Almeno ogni sei mesi per gli ascensori ed una volta all’anno per i montacarichi è comunque obbligo del manutentore provvedere a verificare l’integrità e l’efficienza del paracadute,del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza, verificare minutamente le funi, le catene ed i loro attacchi, verificare l’isolamento dell’impianto elettrico e l’efficienza dei collegamenti con la terra, ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di cui all’art. 16.
Il manutentore dovrà tempestivamente provvedere alla riparazione ed alla sostituzione delle pareti rotte o logorate oppure a verificarne l’avvenuta corretta esecuzione, mentre il proprietario o l’amministratore provvedono prontamente alle riparazioni ed alle sostituzioni.
L’esito dei collaudi e delle verifiche periodiche o di manutenzione devono essere annotati o allegati in apposito libretto che deve anche contenere al suo interno copia delle dichiarazioni di conformità di cui all’art. 6 del precedentemente citato D.P.R.
Infine in ogni cabina devono esporsi le avvertenze per l’uso e una targa recante il numero di matricola, la portata complessiva in chilogrammi ed il numero massimo di persone oltre che il numero di telefono per contattare nel più breve tempo possibile la ditta manutentrice.

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Temperatura nei locali di abitazione
Un problema tecnico che riguarda l’impianto centralizzato di riscaldamento è costituito dalla temperatura nei locali di abitazione che è una delle questioni che più spesso si presentano durante la stagione invernale e che è di difficile soluzione con soddisfazione di tutti i condomini.
Le lamentele più diffuse riguardano una temperatura all’interno dei locali giudicata troppo bassa, meno frequentemente si ravvisano lamentele per un eccesso di calore, e spesso queste lamentele giungono sino nelle aule dei tribunali.
Peraltro per le temperature degli ambienti esistono ben precisi limiti di legge (art. 4, D.P.R. 12 agosto 1993, n. 412) che impongono di non superare i 20° C con una tolleranza di + 2° C; mentre il minimo che deve essere garantito invece è fissato in 18° C.
Oltre a questo, numerosi provvedimenti legislativi stabiliscono per l’esercizio degli impianti una durata massima di attivazione giornaliera per periodi prefissati e differenziati per le varie zone climatiche in cui è stata suddivisa l’Italia; comunque è consentito il frazionamento dell’orario di funzionamento giornaliero in due o più sezioni purchè siano comprese nella fascia oraria che va dalle ore 05.00 alle ore 23.00 di ciascun giorno e nessuna delibera assembleare può stabilire diversamente in merito.
Se a seguito delle ripetute lamentele l’amministratore vorrà procedere ad effettuare delle verifiche sarà bene che si affidi ad un professionista termotecnico il quale valuterà attraverso una serie di esami e misure che si tratti di un’insufficienza termica oggettiva e non soggettiva in quanto magari legata alle condizioni e sensazioni personali e fisiche del residente trattandosi, magari, di un anziano.
Il professionista dovrà poi essere liberi di accedere ai locali per effettuare le verifiche a sua discrezione e senza alcun preavviso, così da evitare eventuali volute alterazioni delle condizioni di normalità ambientale.
Per effettuare le verifiche di temperatura il termotecnica deve attenersi alla norma tecnica UNI – CTI 5364 che riguarda le prescrizioni relative al collaudo degli impianti di riscaldamento e che può applicarsi anche alle misure occasionali di temperatura ed al D.P.R. n. 412/93.
I parametri da prendere in considerazione principalmente sono i seguenti:
1) VALORE DELLA TEMPERATURA AMBIENTE: questa temperatura deve essere misurata per almeno 10 minuti ad ogni lettura al centro di ciascun singolo locale e all’altezza di m. 1.50 dal pavimento.
2) STRUMENTI DI MISURA: termometri di precisione con divisione minima al 1/10°C e con l’elemento sensibile schermato dall’influenza di ogni effetto radiante.
3) CONDIZIONI DELL’IMPIANTO: l’esercizio dell’impianto deve essere protratto in modo continuo, senza interruzioni, per almeno i due giorni antecedenti la misurazione della temperatura.
4) CONDIZIONI CLIMATICHE ESTERNE: le misure devono essere effettuate dopo avere verificato che per un adeguato numero di giorni precedenti alla misurazione stessa, la temperatura esterna non abbia subito variazioni di rilievo; la norma UNI – CTI sconsiglia di effettuare le misure quando la temperatura esterna sia piuttosto elevata.
5) CONDIZIONI DEGLI ELEMENTI RADIANTI: i caloriferi devono essere effettivamente in grado di emettere il calore prodotto nell’ambiente e quindi non solo non devono essere posizionati in una nicchia o racchiusi in un mobile oppure risultare coperti da tende pesanti, mensole, mobili di grandi dimensioni, copritermosifoni privi di aperture alla base ed alla sommità e di lamiera grigliata.
6) CONDIZIONI DEI LOCALI RISCALDATI: i locali nei quali si effettuano le misurazioni devono avere le porte e gli infissi principali (vetri e telaio) completamente chiusi e gli infissi secondari di oscuramento (tapparelle o persiane) aperti durante le ore di illuminazione naturale; inoltre la misurazione è opportuno effettuarla nelle prime ore del pomeriggio.

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Balconi e finestre
I balconi rientrano nella proprietà esclusiva dei singoli condomini?
Come ripartire quindi le spese per la loro riparazione allorquando se ne presenterà la necessità?
Due semplicissime domande che possono creare non pochi problemi all'amministratore ed all'assemblea se non considerate con la dovuta attenzione.
La giurisprudenza più remota (non dimentichiamo che il Codice Civile è del 1942) sosteneva che le spese di rifacimento dei balconi dovessero essere poste completamente a carico dei loro proprietari esclusivi, ma negli ultimi anni queste convinzioni sono state demolite pezzo per pezzo a colpi di sentenze della suprema Corte.
Infatti alcuni elementi dei balconi possono considerarsi comuni a tutti i partecipanti al condominio, quando adempiano ad una funzione decorativa dell'intero edificio; in tale caso le relative spese di riparazione dovranno essere necessariamente ripartite tra tutti i condomini.
"Gli elementi decorativi del balcone di un edificio in condominio svolgendo una funzione decorativa estesa all'intero edificio, del quale accrescono il pregio architettonico, costituiscono come tali parti comuni ai sensi dell'art. 1117 cod. civ., con la conseguenza che la spesa per la relativa riparazione ricade su tutti i condomini." (Cass. 176/86).

Per quanto riguarda in particolare il frontalino (rivestimento esterno della soletta dei balconi), la giurisprudenza di merito generalmente lo considera di proprietà comune, con conseguente ripartizione delle spese di riparazione tra tutti i condomini.
Gli interventi di manutenzione riguardanti la parte dei balconi rivolta verso l'esterno (ossia i frontali) gravano sull'intera collettività dei condomini, in quanto gli elementi verticali dei balconi ed in particolare i loro frontalini, costituiscono parte integrante della facciata.
Automatico il richiamo alla funzione estetica che deve tenere in considerazione necessariamente l'insieme delle linee e delle strutture che, pur talvolta non avendo particolari pregi artistici, costituiscono note dominanti e caratteristiche od imprimono alle varie parti dell'edificio e a questo nel suo complesso una determinata fisionomia ed un decoro architettonico.
Tale decoro architettonico è la caratteristica che riguarda il fabbricato condominiale e corrisponde ad un preciso interesse di tutti i condomini, espressamente riconosciuto come interesse alla conservazione di un valore (art. 1120 Cod. Civ.), che è anche un valore economico, dell'edificio nel suo insieme e delle singole unità esclusive.
La giurisprudenza esprime la tendenza ormai prevalente (Cass. 3/8/1990 nr.7831, Cass. 18/3/1989 nr. 1361) che considera bene comune tutto quanto è relativo ad elementi che costituiscono parte integrante della facciata dell'edificio e che si inquadrano nell'aspetto estetico dello stesso.
Secondo tale orientamento giurisprudenziale quindi i muretti di recinzione delle terrazze e delle balconate vengono considerati sotto due aspetti: da una parte rappresentando la proiezione della proprietà individuale che ne consente il godimento esclusivo e la possibilità di affacciarsi; dall'altra, considerandoli come elementi esterni aventi un'attitudine funzionale legata al decoro dell'edificio, decoro che è un bene di godimento collettivo.

Pertanto la proprietà esclusiva delle terrazze e dei balconi deve intendersi estesa a tutte le opere necessarie al loro godimento ed alla loro utilizzazione come ad esempio la pavimentazione, la parte interna ed i davanzali dei parapetti, mentre invece devono ritenersi di proprietà condominiale la parte esterna dei parapetti, la fascia di coronamento (cornicione o marcapiano) e quella di rivestimento dei bordi aggettanti (frontalini).
Nel caso quindi che gli elementi dei balconi di proprietà esclusiva abbiano una funzione decorativa per l'intero edificio, dovrà riconoscersi all'assemblea condominiale la facoltà di assumere deliberazioni in merito.
Infatti, come più volte ha indicato la suprema Corte, l'assemblea condominale non può assumere le decisioni che riguardino i singoli condomini nell'ambito dei beni di loro proprietà esclusiva, salvo che non si riflettano sull'adeguato uso delle cose comuni come nel caso in questione.
Ne consegue che nel caso in cui i balconi presentino nella facciata esterna elementi decorativi o anche semplicemente cromatici che si armonizzano con la facciata del fabbricato dal quale sporgono, per i lavori di restauro o di manutenzione straordinaria legittimamente debba essere incluso nei lavori comuni il rifacimento della facciata esterna dei balconi essendo il decoro condominiale un bene comune della cui tutela è competente l'assemblea (Cass. 7603/94).

Pertanto, in conclusione, sulla base di quanto sopra e di quanto contenuto negli art. 1123 e 1125 del Cod. Civ. la suddivisione delle spese dovrà essere effettuata secondo il seguente schema:

* PAVIMENTI (esclusi i frontalini) - a totale carico del proprietario dell'unità immobiliare alla quale il balcone serve.
* FRONTALINI - a carico di tutti i condomini.
* ELEMENTI DECORATIVI - a carico di tutti i condomini.
* SOFFITTO SOTTOSTANTE O SOTTOBALCONE - secondo la tesi della Cassazione a carico del condomino del piano sottostante.
* SOLETTA - in parti uguali tra il proprietario che usa il balcone e quello dell'unità immobiliare sottostante.
A tutto quanto sopra elencato si deve aggiungere la ripartizione del costo del ponteggio che, naturalmente, non può essere separato da quello delle opere che lo hanno reso necessario; dal che ne consegue che se non ve ne è bisogno per effettuare le opere interne ai balconi, per quelle esterne il costo del ponteggio non potrà non essere ripartito se non in base agli stessi millesimi utilizzati per la suddivisione delle stesse, ovvero quelli di proprietà.
 

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L'assicurazione del condominio
Pur non essendo obbligatoria per legge, ogni edificio in condominio ha stipulata una polizza di assicurazione detta "globale del fabbricato" che prevede in linea generale per tutte le compagnie di assicurazione una garanzia per i danni arrecati a terzi dell'edificio in generale ed in particolare dalle parti comuni.
Generalmente le garanzie previste sono incendio, ricorso terzi, danni provocati da acqua condotta per rottura delle tubazioni e, in aggiunta, ricerca del guasto e ripristino, fenomeno elettrico, rigurgiti di fogna, rottura dei cristalli, danni da fulmini, atti vandalici, caduta di aerei, terremoti e via di seguito, tutte con o senza franchigia a seconda del tipo di contratto stipulato con una maggiorazione del premio.
Il premio è stabilito sulla base del valore dell'edificio, ovvero del costo di ricostruzione a nuovo escluso il terreno; quindi non il valore commerciale bensì quello che si ricava sulla base dei valori indicati dal Collegio dei costruttori o dalle Camere di Commercio; applicando a questo dato una percentuale stabilita dalle varie compagnie si ricava l'importo finale del premio da pagare.
La durata del contratto in passato è sempre stata decennale, mentre oggi essa è fissata al massimo in cinque anni e spesso, con una piccola maggiorazione del premio, la si fissa con scadenza annuale.
Da valutare attentamente la possibilità di stipulare una polizza indicizzata in modo da mantenere inalterati i valori assicurati nel tempo evitando di incorrere in una situazione di sovra o sotto assicurazione che implicherebbe, al momento della liquidazione del danno, la spiacevole sorpresa di non ricevere quanto dovuto; in alternativa dovrà essere cura dell'amministratore verificare periodicamente che i valori assicurati siano ancora congrui.
Molto importante è verificare la presenza delle certificazioni in materia di prevenzione incendi, di rispetto della legge 46/90 e quant'altro previsto dalla legge dato che in loro assenza le garanzie non sono più operanti e le compagnie di assicurazione non liquidano il danno.
Ciò che fa scattare la copertura assicurativa, di norma, è il pagamento del premio e l'indicazione sulla polizza dell'ora e del giorno di inizio di operatività della stessa; scaduto il termine di pagamento vi sono ancora quindici giorni di copertura, passati i quali vengono a cessare le garanzie.
Una volta che si verifica il sinistro l'amministratore deve darne tempestiva comunicazione alla compagnia di assicurazione la quale provvederà, se lo ritiene opportuno, ad incaricare un proprio perito per la valutazione del danno.
Da tenere presente è quanto stabilito dalla Cassazione con sentenza numero 2268 del 03.06.1977 ovvero che le spese sostenute per la riparazione del danno sono risarcibili solo nella misura corrispondente all'obbiettivo costo della riparazione medesima, mentre non possono essere risarcite le somme che il danneggiato abbia erogato in misura superiore al costo.
In pratica la sentenza stabilisce che non vi debba essere indebito arricchimento ma solamente la liquidazione di quanto occorre per la riparazione del danno.
Facciamo un esempio per capire meglio e prendiamo il caso di un condomino che si vede danneggiato un angolo del soffitto del proprio soggiorno per una perdita di acqua proveniente dall'appartamento soprastante; ebbene egli non potrà pretendere che l'assicurazione o il condominio paghino l'intera spesa che occorre per tinteggiare tutto il soffitto o addirittura tutta la stanza sostenendo che altrimenti si vedrebbe la differenza tra l'angolo riparato ed il resto della stanza le cui pareti si sono ovviamente ingrigite con il passare degli anni. In questo modo si avrebbe un indebito arricchimento e quindi, sulla base della sentenza sopra citata, l'assicurazione o il condominio provvederanno a risarcire solamente il costo dell'intervento o il minore valore dell'intera stanza a causa del danno.

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La contabilità del condominio e la sua rilevanza ai fini fiscali
In passato non esistevano specifici obblighi e l'amministratore di condominio, basandosi sull'art. 1130 c.c. che recita "egli alla fine di ciascun anno deve rendere conto della gestione", poteva adottare qualsiasi sistema di contabilità limitandosi anche ad elencare solamente le entrate e le uscite; Ma col passare degli anni il ruolo dell'amministratore condominiale si è ampliato moltiplicandosi le sue responsabilità ed egli oggi deve tenere conto sia delle norme del codice civile sia di quelle di natura fiscale.
In primo luogo per quanto riguarda la conservazione delle scritture contabili e dei documenti relativi ai rendiconti consuntivi si ritiene necessario fare riferimento ai termini di natura fiscale e quindi le stesse devono essere conservate per almeno cinque anni a partire dal dicembre dell'anno in cui si è presentata la dichiarazione o sei anni in caso di mancata presentazione; inoltre l'amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere agli amministratori di condominio dati, notizie e documenti relativi alla gestione in qualsiasi momento.
Il Bilancio Preventivo rappresenta il titolo con cui l'amministratore di condominio può e deve esigere i contributi; egli non può effettuare nuove spese non previste dal Bilancio Preventivo salvo che ritratti di spese necessarie ed urgenti.
L'amministratore è tenuto alla riscossione delle quote condominiali, così come previste nel Bilancio Preventivo e nel caso in cui il condomino non ottemperasse al pagamento l'amministratore può e deve richiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo.
L'amministratore ha anche l'obbligo di redigere il rendiconto annuale da presentare all'assemblea per l'approvazione (obbligo derivante dalle norme sul mandato ai sensi dell'art. 1713 c.c. che recita "il mandatario deve rendere al mandante il conto dell'operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato".

Il Rendiconto annuale è composto:

1) dal Bilancio Consuntivo che riassume voce per voce tutte le entrate e le spese gestite nell'anno applicando il criterio di cassa e raggruppando le voci di spesa per tabelle riepilogative; la differenza tra le entrate e le uscite rappresenta l'avanzo o il disavanzo della gestione.

2) il Piano di Riparto (dare - avere) con cui la differenza in avanzo o disavanzo della gestione viene ripartita in capo a tutti i condomini sulla base delle tabelle millesimali.

3) Lo Stato Patrimoniale (non obbligatorio) nel quale confluiscono i fondi di riserva e tutte le attività o passività annuali o di più anni indispensabile per verificare la correttezza della gestione; oltre a ciò devono essere riportate tutte quelle spese che non si sono esaurite nel corso dell'anno.

L'amministratore deve convocare almeno una volta all'anno l'assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio Consuntivo annuale e del Bilancio Preventivo che dovranno essere inviati in copia a tutti i condomini assieme all'avviso di convocazione dell'assemblea ed i condomini dovranno ricevere il tutto almeno cinque giorni prima della stessa.
La legge n. 449/97 ha introdotto nuovi obblighi per il condominio con il riconoscimento dello stesso quale sostituto di imposta; pertanto l'amministratore ha l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte come acconto sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni e su ogni tipo di reddito erogato dal condominio, compreso quello dell'amministratore stesso; i versamenti delle ritenute devono essere effettuati con il modello F24, a mezzo banca o presso la Posta, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del relativo reddito.
Il condominio deve rilasciare la certificazione dei redditi corrisposti entro il mese di febbraio di ogni anno indicando le ritenute effettuate e conservare le ricevute dei versamenti effettuati (art. 7 bis D.P.R. 600/73).
Per assolvere le sue funzioni l'amministratore deve richiedere l'attribuzione del codice fiscale e, nel caso di variazione dell'amministratore, deve richiedere tempestivamente (entro 30 giorni) la variazione dei dati relativi al rappresentante legale.
Il condominio deve provvedere alla presentazione annuale del Modello 770 che riepiloga le ritenute ed i versamenti effettuati oltre all'elenco dei percipienti dei redditi erogati dal condominio con i relativi dati anagrafici.
Altra importante novità contenuta nella Legge 449/97 è l'obbligo da parte dell'amministratore di comunicare annualmente all'Anagrafe Tributaria l'ammontare dei beni e dei servizi acquistati dal condominio; non devono essere indicati nel modello le forniture di acqua, gas ed energia elettrica ma sicuramente i dati anagrafici e fiscali delle ditte fornitrici e non dovranno essere indicate tutte quelle forniture per le quali i compensi o i pagamenti sono stati assoggettati alla fonte a ritenute e le forniture e servizi di ammontare inferiore ad euro 258,23 (le vecchie 500.000 lire). Dette comunicazioni devono essere effettuate obbligatoriamente a cura dell'amministratore in carica al 31 Dicembre dell'anno di riferimento; termini, modalità e contenuto delle comunicazioni sono stabiliti annualmente con decreto del Ministero delle Finanze.
A fonte di tutto quanto sopra e di tutto quello che potrà aggiungersi in futuro è evidente la necessità di affidarsi ad un amministratore professionista per garantire una corretta gestione del proprio condominio.
 

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Normativa antincendio nel condominio
Nei nostri condomini sono presenti estintori e manichette antincendio che, se correttamente segnalati e funzionanti, possono aiutarci a risolvere sul nascere eventuali principi di incendio contenendone la propagazione in attesa dell’intervento dei Vigili del Fuoco. Come per tutte le cose questa dotazione deve essere periodicamente revisionata e controllata se non si vuole incorrere in brutte sorprese.
Quindi andiamo ad esaminare cosa prevede la normativa per dormire sonni tranquilli.
Il contenuto degli interventi da eseguire periodicamente è stabilito da norme emanate dall’UNI (Ente Italiano di Unificazione), mentre per alcune tipologie di sistemi antincendio, in attesa di norme ufficiali specifiche, si fa riferimento alle indicazioni delle case costruttrici ed all’esperienza.
Per la frequenza di tali interventi il D.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955 (art. 34/c) ha indicato in sei mesi il tempo massimo di decorrenza tra un intervento e quello successivo.
Per garantire nel tempo un sufficiente grado di affidabilità che assicuri la corretta funzionalità in caso di incendio ci si deve rivolgere naturalmente a ditte specializzate che dovranno verificare che gli estintori siano disponibili, liberi da ostacoli ed in condizioni di perfetta efficienza, che l’estintore sia presente, integro e segnalato con apposito cartello, che sia chiaramente visibile ed utilizzabile immediatamente, che non sia stato manomesso in special modo per quanto riguarda il dispositivo di sicurezza, che sia presente, compilato correttamente e leggibile l’apposito cartellino e che il manometro di pressione sia presente e funzionante.
Il controllo semestrale consiste nel verificare l’efficienza dell’estintore mediante pesata della bombola o misura della pressione effettuata con apposito presso/manometro indipendente e nel controllo generale sulle parti rilevanti (assenza di corrosione, ugelli ostruiti, perdite, incrinature del flessibile.
Deve inoltre essere verificata periodicamente anche la conformità al prototipo omologato.
Negli stabili condominiali l’amministratore deve verificare la presenza di un apposito registro firmato dai responsabili dove vengono annotate periodicamente tutte le operazioni sopraelencate; sarebbe bene avere anche una planimetria dove risulti l’esatta ubicazione degli estintori e delle manichette anche se al momento non è obbligatoria.
Come detto in precedenza, la vigente normativa prevede che gli interventi di manutenzione ordinaria abbiano frequenza semestrale ma non dispone le modalità degli stessi, pertanto si è elaborata una tipologia di intervento sulla base dell’esperienza e delle indicazioni fornite da parte delle società costruttrici di tali apparecchiature ed alla recente norma tecnica UNI 10779.
L’amministratore del condominio è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza dell’impianto anche se esiste un servizio di manutenzione periodica affidato ad una ditta esterna; inoltre deve annotare nell’apposito registro gli interventi eseguiti in caso di incendio precisando le cause e le modalità, l’estensione dello stesso, il numero delle manichette utilizzate ed ogni altra informazione utile per valutare l’efficienza dell’impianto.
Le manichette devono essere sottoposte almeno due volte all’anno (con intervallo non inferiore a cinque mesi) ad una ispezione per verificare il loro stato di efficienza e la rispondenza alle norme; anche tale accertamento deve essere registrato nell’apposito registro di manutenzione con il verbale di manutenzione.
La ditta incaricata dovrà provvedere ad un esame visivo delle manichette, a verificare la linea di alimentazione dell’impianto, a controllare lo stato di ogni lancia, dei rubinetti e verificarne la pressione in uscita, verificare che le manichette non siano distaccate dai rubinetti e che siano correttamente arrotolate per essere pronte all’utilizzo; infine una volta all’anno dovrà essere effettuata una prova di pressione per ciascuna manichetta. Qualora una verifica ne segnali la necessità e con intervalli non superiori ai venti anni le manichette dovranno essere revisionate ed in tale occasione dovrà essere esaminato anche lo stato di tutte le linee idrauliche oltre che prelevare alcune manichette per sottoporle alle stesse prove previste per la loro omologazione, pertanto ogni venti anni è consigliabile procedere alla loro completa sostituzione.
 

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Animali in condominio
Gli animali in condominio sono spesso fonte di litigi tra i condomini e tra questi e terzi. Vediamo di esporre il problema dal punto di vista giuridico e quali siano le responsabilità dei possessori di animali.
Da un punto di vista giuridico, un eventuale divieto di tenere animali in condominio può essere contenuto solo in un regolamento di natura contrattuale, predisposto dall’originario unico proprietario o costruttore dello stabile che può legittimamente limitare i diritti dei singoli condomini sui piani di proprietà esclusiva. Tale limitazione non è ammissibile in un regolamento non contrattuale, quello formato in altre parole dall’assemblea e che trae fonte dall’iniziativa di uno o più condomini per la formazione o revisione di quello esistente, come sancito dall’art. 1138 ultimo comma c.c. In quest’ultimo caso, infatti, la norma non avrebbe efficacia nei confronti di coloro che non le abbiano espressamente ed anticipatamente accettate. Il principio che sta alla base di questa affermazione è che l’assemblea non può disporre dell’uso delle proprietà esclusive del singolo condomino ma solo disciplinare l’uso di cose e servizi comuni.
Un regolamento contrattuale non può comunque contenere il divieto assoluto di possedere qualsiasi animale che non crei alcun disturbo alla comunità. Tale limitazione risulterebbe, infatti, nulla ed assurda nei confronti del condomino che subisce una ingiustificata limitazione. Anche se un regolamento contenesse un divieto di detenere animali, tale divieto non è sufficiente per elevare sanzioni, in quanto si dovrà preventivamente accertare l’effettivo pregiudizio causato alla collettività dei condomini sotto il profilo delle quiete e dell’igiene. D’altro canto, se nessuna norma vi fosse in merito, nel caso di disturbi o danni provocati è sempre possibile disporre un allontanamento coatto in quanto i miagolii e latrati notturni sono considerati ai sensi dell’art. 844 c.c. delle immissioni sonore le quali, superando le normali soglie di tollerabilità, possono dare adito ad un allontanamento dell’animale stesso, anche se resta sempre da dimostrare l’effettivo disturbo).
Per quanto riguarda i danni causati dall’animale, il proprietario ne risponde civilmente e penalmente. L’art. 2052 c.c. recita, infatti, che il proprietario di un animale o chi se ne serve e per il tempo in cui ne l’ ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che non provi il caso fortuito, mentre l’art. 672 c.p. recita che chi lascia liberi o non custodisce con le dovute cautele gli animali pericolosi, è punito con la sanzione amministrativa da 25 a 250 euro; l’autorità amministrativa può adottare inoltre provvedimenti nei confronti dell’animale autore di una aggressione come l’isolamento in appositi istituti.

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Canne fumarie
Può essere installata una canna fumaria da parte di un'attività commerciale quale un ristorante o simile sulla facciata del condominio e può un condomino installare una canna fumaria sul tetto del condominio?
Affrontiamo una materia che è spesso fonte di litigi e discussioni tra condomini per vedere entro quali limiti si possano realizzare tali manufatti.
Innanzitutto c'è da tenere ben presente l'articolo 1102 del Codice Civile il quale riconosce al singolo condomino il diritto di servirsi della cosa comune purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti l'uso concorrente. Sulla base di tale norma la giurisprudenza sia di merito che di legittimità è concorde nel ritenere che il singolo condomino abbia il diritto di servirsi, ad esempio, della facciata condominiale per apporvi la canna fumaria per lo smaltimento dei fumi prodotti dalle cucine dell'attività commerciale della quale è titolare; inoltre, qualora l'attività sia esercitata all'interno di locali di proprietà di altro soggetto, uguale diritto spetta anche al conduttore. Tale diritto compete a coloro che per l'esercizio della propria attività abbiano necessità, in ossequio alle norme d'igiene stabilite dal legislatore, di dotarsi di tali impianti.
Ad ogni modo, pur riconoscendo in via generale il diritto all'installazione della canna fumaria, la Corte di Cassazione ha distinto tra una serie di condizioni che devono essere rispettate affinché l'impianto non sia dannoso, pericoloso o lesivo dei diritti altrui pertanto è sempre consigliabile rivolgersi ad un professionista per valutare bene dove e come apporre la canna fumaria.
Devono ad esempio essere rispettate le distanze legali ovvero la canna fumaria dovrà essere installata a non meno di 75 cm. dal più vicino lato delle finestre o dei balconi attigui (724/95), dovrà essere posta in modo da non limitare la possibilità di affacciarsi e di veduta dagli stessi, non deve modificare la consistenza del muro o minare la stabilità dell'edificio ed anche non si dovrà ledere l'unità e l'armonia architettoniche (a tale scopo dovrà essere posta sulla facciata prospiciente il cortile e non sul lato che si affaccia sulla pubblica strada). Sotto l'aspetto amministrativo tali opere necessitano che venga depositata la Dichiarazione di inizio dei lavori presso l'Ufficio del Comune competente. Da tenere ben presente che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere nulle le delibere di condominio che impediscono l'esercizio del diritto di apposizione, a condizione che siano presenti le condizioni viste in precedenza.
Allo stesso modo il singolo condomino può installare una canna fumaria sul tetto condominiale (purchè, appunto, non occupi che una parte esigua di esso) e così anche sul lastrico solare comune sempre a condizione che occupi solo una parte esigua di esso e non ne limiti la funzione di piano di copertura e di calpestio.
Naturalmente è sempre d'obbligo ottenere l'autorizzazione comunale per la quale non si pagano oneri di urbanizzazione.

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Antenna satellitare
Partendo dal presupposto che non è consentito installare una antenna sul proprio balcone utilizzando i muri dell’edificio o la ringhiera per fissarla, in quanto si andrebbe ad alterare il decoro architettonico dell’edificio; da tempo in materia vige il cosiddetto principio di “libertà di antenna” nel senso che ciascuno ha il diritto di installare una propria antenna singola sul tetto dell’edificio condominiale.
Tale diritto trova il suo primario fondamento nell’art. 21 della Carta Costituzionale in quanto costituisce espressione della libertà di manifestazione del pensiero e del diritto all’informazione da esso sancito, che la Legge 6 maggio 1940, n. 554 ed il D. P. R. 29 marzo 1973, n. 156 hanno recepito successivamente.
Partendo da tali premesse la giurisprudenza ha enunciato nel tempo una serie di principi che sono attualmente ancora validi e che vanno tutti nel senso della massima libertà di disporre della cosa comune, ovvero il tetto, per installarvi la propria antenna.
Naturalmente il diffondersi sempre di più negli anni delle antenne terrestri ed il recente boom dei nuovi sistemi satellitari ha portato ad una proliferazione delle antenne e delle parabole sui tetti creando l’esigenza di rimettere ordine ne in materia ed ecco allora che la legge 20 marzo 2001 n. 66 di conversione in legge del D.L. 23/01/2001 n. 5 all’art. 13 al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, dispone che “le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell’art.- 1120, primo comma del codice civile. Per l’approvazione delle relative deliberazioni si applica l’art. 1136, terzo comma, dello stesso codice….”. Con tale norma viene finalmente stabilita una volta per tutte la maggioranza necessaria per l’installazione di un’antenna condominiale; pertanto la delibera approvata con un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio ed un terzo del valore dell’edificio è obbligatoria per tutti i condomini che dovranno, anche se non interessati all’installazione, contribuire alla spesa. La spesa verrà ripartita applicando quanto disposto dal primo comma dell’art. 1123 del codice civile che prevede una ripartizione su base millesimale a meno che l’assemblea non deliberi di suddividerla in parti uguali essendo l’opera destinata a servirli in eguale misura. Questo naturalmente ad eccezione del caso nel quale il modello proposto non comporti una spesa “molto gravosa” (art. 1121 del codice civile) in rapporto alle particolari condizioni ed all’importanza dell’edificio nel quale caso, trattandosi di un impianto suscettibile di utilizzazione separata i condomini che non intendono avvalersene sono esonerati dal contribuire alla spesa che resterà quindi a totale carico degli altri, salvo il diritto futuro di approfittarne corrispondendo la quota di spesa a loro carico aggiornata a tale data.

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Amianto
La legge nr. 257 del 27/03/1992 ha vietato l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione dell’amianto o di prodotti che lo contengono.
Esso ad ogni modo è pericoloso solo quando esiste la possibilità che le fibre di cui è costituito vengano inalate e può portare all’insorgenza del cancro polmonare e del mesotelioma (tumore della pleura), pertanto la normativa vigente non prevede alcun obbligo di rimozione dagli edifici di materiali contenenti l’amianto in quanto la sua presenza non costituisce di per sé un pericolo per gli occupanti se risulta in buono stato di conservazione.
Occorre quindi valutare il degrado della copertura prima di decidere se sia il caso di procedere alla sua eliminazione e per fare questo si dovrà verificare la friabilità del materiale, ovvero se vi siano crepe o rotture e la presenza di materiale polverulento (tipo trucioli) in corrispondenza degli scoli dell’acqua e delle gronde.
Qualora risultasse che la copertura è danneggiata allora si possono attuare interventi di rimozione totale , oppure di incapsulamento mediante l’applicazione di prodotti che impediscono la dispersione delle fibre per poi , eventualmente, procedere ad una sovracopertura (la si utilizza soprattutto per i tetti in eternit). E’ naturale che questi interventi si differenziano molto nel costo finale ed è altrettanto naturale che potranno effettuarli solamente ditte specializzate il cui personale dovrà avere ricevuto un adeguato addestramento specifico.
Per smaltire i materiali contenenti amianto è dunque fatto obbligo di rivolgersi ad una ditta specializzata la quale deve predisporre (prima dell’inizio del lavoro) un Piano di Lavoro da inviare agli organi di vigilanza della Provincia di Bolzano, ovvero all’Ufficio Aria e Rumore – Servizio Multizonale Medicina del Lavoro – Ufficio Gestione Rifiuti.
Nel piano di lavoro dovranno essere indicati i nominativi degli operai addetti, la dichiarazione che sono stati sottoposti regolarmente alle visite mediche previste e che sono informati e consapevoli dei rischi connessi alla manipolazione dell’amianto. Il Piano di Lavoro dovrà essere firmato dal responsabile Legale dell’impresa esecutrice e controfirmato per presa visione dal responsabile della Committenza (ovvero l’amministratore); il Responsabile del cantiere sarà ritenuto responsabile della corretta esecuzione dei lavori e della vigilanza sulle procedure di igiene e sicurezza.
La data di inizio dei lavori dovrà essere confermata almeno due giorni prima agli organi di vigilanza. In base all’art. 34 del D. Lgs. 277/91 gli organi competenti hanno 90 giorni di tempo dalla data di presentazione del piano di lavoro per valutarlo ed emettere eventuali prescrizioni.
Naturalmente anche i condomini dovranno essere preventivamente informati dei rischi connessi alla lavorazione in atto e saranno invitati a non soffermarsi nelle aree in prossimità del cantiere, a tenere chiuse le porte e le finestre delle abitazioni ed a evitare di stendere indumenti all’esterno.
 

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Come scegliere un amministratore?
Scegliere un amministratore a cui affidare la tutela del proprio patrimonio deve essere sempre più un momento di attenta analisi da parte dei condomini, perché troppe sono ormai le responsabilità civili e penali che investono questo professionista.
Bisogna tenere sempre ben presente che le disposizioni e le leggi, se non interpretate nel giusto significato o addirittura ignorate, coinvolgono sempre i condomini.
Una responsabilità non indifferente per l’amministratore di uno stabile in condominio che, pertanto, dovrà essere in possesso di nozioni giuridiche, tecniche, amministrative e fiscali utili allo svolgimento della professione.
Risulta quindi evidente che è finita l’epoca degli amministratori improvvisati e dopolavoristi e che il condominio dovrà sempre più orientarsi nella scelta verso un professionista che garantisca anche, ad esempio, una copertura assicurativa adeguata.
Come riconoscere allora un professionista con tali caratteristiche? Senz’altro un aiuto ci viene dal fatto che il professionista risulti iscritto ad una associazione quale l’Associazione Nazionale degli Amministratori di Immobili (ANACI) o l'Associazione Nazional-europea AMMinistratori d'Immobili (ANAMMI) che da anni organizzano corsi di aggiornamento professionale e cercano di raccogliere e di indirizzare, anche sotto il profilo delle tariffe, i professionisti del settore.
A livello provinciale è sorta da poco più di un anno l’Associazione Provinciale degli Amministratori di Condominio e di Immobili (APACI) con il patrocinio dell’Unione Commercio Turismo e Servizi e che raccoglie solo quei professionisti che possono vantare determinate caratteristiche professionali tra le quali, ad esempio, l’iscrizione presso la Camera di Commercio nel ruolo dei Periti e degli Esperti sotto la categoria Amministratori di immobili.
Da quanto sopra emerge quindi chiaramente come orientarsi per scegliere tra le molte offerte che si possono reperire sul mercato, tenendo conto che a fronte di determinate caratteristiche offerte dal professionista la richiesta di compenso annuo non dovrà certo essere eccessivamente elevata ma neanche a prezzi troppo bassi e che per ogni prestazione accessoria dovrà essere indicato chiaramente il compenso richiesto in modo da evitare in seguito amare sorprese e discussioni.

 

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 Giorgio Barbera - strada comunale Val S.Martino,5 - 10131 Torino  -  Tel: 011.8190652  -  giorgio.barbera@gbeco.it   -  © gb&co. Gestioni Immobiliari

 

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